(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 85)
                               Art. 85 
 
 
       Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilita' 
 
    1. L'estinzione  e  l'improcedibilita'  di  cui  all'articolo  35
possono essere  pronunciate  con  decreto  dal  presidente  o  da  un
magistrato da lui delegato. 
    2.  Il  decreto  e'  depositato  in  segreteria,   che   ne   da'
comunicazione alle parti costituite. 
    3. Nel termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione  ciascuna
delle parti costituite puo' proporre  opposizione  al  collegio,  con
atto notificato a tutte le altre parti. 
    4. Il giudizio di opposizione si svolge  ai  sensi  dell'articolo
87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in caso di  accoglimento
dell'opposizione, fissa l'udienza di merito. 
    5.  In  caso  di  rigetto,  le  spese   sono   poste   a   carico
dell'opponente  e  vengono  liquidate  dal  collegio   nella   stessa
ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione anche parziale. 
    6.  L'ordinanza  e'  depositata  in  segreteria,   che   ne   da'
comunicazione alle parti costituite. 
    7. Avverso l'ordinanza che decide  sull'opposizione  puo'  essere
proposto appello. 
    8. Il giudizio di appello procede secondo le regole  ordinarie  e
l'udienza di discussione e' fissata d'ufficio con priorita'. 
    9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate con sentenza
se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione.