(CODICE CIVILE-art. 145)
                              Art. 145. 
 
                        (Doveri del marito). 
 
  Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di  tenerla  presso
di se' e di somministrarle tutto cio' che e'  necessario  ai  bisogni
della vita in proporzione delle sue sostanze. 
 
  La moglie deve contribuire al mantenimento del  marito,  se  questi
non ha mezzi sufficienti.