(CODICE CIVILE-art. 146)
                              Art. 146. 
 
                (Abbandono del domicilio coniugale). 
 
  L'obbligazione del  marito  di  provvedere  al  mantenimento  della
moglie e' sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal
domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi. 
 
  Puo'  inoltre  l'autorita'  giudiziaria,  secondo  le  circostanze,
ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro  temporaneo
di parte dei frutti dei beni parafernali.