Art. 146. (Abbandono del domicilio coniugale). L'obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie e' sospesa quando questa, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, rifiuta di ritornarvi. Puo' inoltre l'autorita' giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte dei frutti dei beni parafernali.