(Convenzione - art. 156)
                            Articolo 156 
                     Costituzione dell'Autorita' 
   1. E' costituita un'Autorita' internazionale dei fondi  marini  il
cui funzionamento e' retto dalla presente Parte. 
   2.  Tutti  gli   Stati   contraenti   sono   ipso   facto   membri
dell'Autorita'. 
   3. Gli osservatori presenti alla Terza  Conferenza  delle  Nazioni
Unite sul Diritto del Mare che hanno firmato l'Atto finale e che  non
rientrano nei disposti dell'articolo 305, 1, c), d),  e)  oppure  f),
hanno il diritto di partecipare ai lavori dell'Autorita' in  qualita'
di osservatori, conformemente alle pertinenti norme, regolamenti e 
procedure 
   4. L'Autorita' ha la propria sede in Giamaica. 
   5. L'Autorita' puo' istituire i centri o gli uffici regionali  che
essa giudichera' necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.