(Regolamento- art. 67)
Art. 67 Immersioni 
   Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate: 
a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare di linea; 
b. nelle strettoie; 
c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; 
d.  nelle  vicinanze  dei   luoghi   di   stazionamento   autorizzati
ufficialmente; 
e. sotto le arcate del ponte-diga di Melide e nello stretto di Lavena
come pure nelle loro immediate vicinanze.