Art. 67 Immersioni Le immersioni subacquee sportive e di allenamento sono vietate: a. sulla rotta dei battelli in servizio regolare di linea; b. nelle strettoie; c. alle entrate dei porti e nelle loro vicinanze; d. nelle vicinanze dei luoghi di stazionamento autorizzati ufficialmente; e. sotto le arcate del ponte-diga di Melide e nello stretto di Lavena come pure nelle loro immediate vicinanze.