Articolo 31 Bilancio provvisorio 1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario, nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio finanziario precedente, a condizione che i crediti cosi' messi a disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio. 2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre disposizioni di cui al paragrafo 1, puo' autorizzare spese superiori al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.