(Allegato I-art. 31)
 
                             Articolo 31 
 
                        Bilancio provvisorio 
 
  1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il  bilancio  non  e'
stato ancora adottato dal comitato del  bilancio,  le  spese  possono
essere  effettuate  mensilmente  per  linea   o   seguendo   un'altra
suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento  finanziario,
nel limite di un dodicesimo dei crediti del  bilancio  dell'esercizio
finanziario precedente, a condizione che  i  crediti  cosi'  messi  a
disposizione del praesidium non  siano  superiori  al  dodicesimo  di
quelli previsti nel progetto di bilancio. 
 
  2. Il comitato del bilancio, su riserva del  rispetto  delle  altre
disposizioni di cui al paragrafo 1, puo' autorizzare spese  superiori
al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.