(Allegato I-art. 32)
 
                             Articolo 32 
 
                         Revisione dei conti 
 
  1. Gli stati finanziari annuali del  tribunale  sono  esaminati  da
revisori indipendenti. I  revisori  sono  nominati  e  se  necessario
rinviati dal comitato del bilancio. 
 
  2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed
ha luogo, se necessario,  in  situ,  verifica  che  l'esecuzione  del
bilancio sia conforme a criteri di regolarita' e legittimita'  e  che
l'amministrazione  finanziaria  del  tribunale  sia  stata   condotta
secondo i principi dell'economia e della sana  gestione  finanziaria.
Al termine di ciascun esercizio i revisori  elaborano  una  relazione
contenente un parere di revisione contabile firmato. 
 
  3. Il praesidium sottopone  al  comitato  del  bilancio  gli  stati
finanziari annuali  del  tribunale  e  la  dichiarazione  annuale  di
esecuzione  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario  precedente,
unitamente alla relazione dei revisori. 
 
  4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la  relazione
dei revisori e da' scarico al praesidium in relazione  all'esecuzione
del bilancio.