(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 61)
                             Articolo 61 
 
                Ripartizione del prezzo di trasporto 
 
  § 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati  la
parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha  riscosso  o
che  avrebbe  dovuto  riscuotere.  Le  modalita'  di  pagamento  sono
stabilite mediante accordo fra i trasportatori. 
  § 2 L'articolo 6, § 3, l'articolo  16,  §  3  e  l'articolo  25  si
applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.