Articolo 61 Ripartizione del prezzo di trasporto § 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalita' di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori. § 2 L'articolo 6, § 3, l'articolo 16, § 3 e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.