(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 62)
                             Articolo 62 
 
                         Diritto di regresso 
 
  §1 Il trasportatore che ha  pagato  un'indennita'  ai  sensi  delle
presenti  Regole  uniformi  ha   diritto   di   regresso   contro   i
trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente  alle
seguenti disposizioni: 
    a) il trasportatore che  ha  causato  il  danno  ne  e'  il  solo
responsabile; 
    b) se il danno e' stato causato da piu'  trasportatori,  ciascuno
di essi risponde del danno  che  ha  causato;  se  non  e'  possibile
distinguere, l'indennita' e' ripartita fra  loro  conformemente  alla
lettera c); 
    c) se non puo'  essere  provato  quale  dei  trasportatori  abbia
causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori
che hanno partecipato  al  trasporto,  ad  eccezione  di  quelli  che
provano di non aver causato il danno; la  ripartizione  e'  fatta  in
proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a  ciascuno
dei trasportatori. 
  §2 In caso d'insolvibilita' di  uno  di  questi  trasportatori,  la
quota che gli incombe e che non ha pagato e' ripartita fra tutti  gli
altri  trasportatori  che  hanno   partecipato   al   trasporto,   in
proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a  ciascuno
di essi.