(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 63)
                             Articolo 63 
 
                        Procedura di regresso 
 
  §1 La fondatezza del pagamento  effettuato  dal  trasportatore  che
esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo  62  non
puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale il  regresso
viene esercitato, se l'indennita'  e'  stata  fissata  dall'autorita'
giudiziaria e  quest'ultimo  trasportatore,  debitamente  citato,  e'
stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito
dell'azione  principale  fissa  i  termini  per  la  notifica   della
citazione e per l'intervento. 
  § 2 Il trasportatore che esercita il  regresso  deve  proporre  una
sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i  quali  non
sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di  regresso
contro quelli che non ha citato. 
  § 3 Il giudice deve decidere con  un'unica  sentenza  su  tutte  le
azioni di regresso di cui e' investito. 
  § 4 Il trasportatore che desidera far  valere  il  suo  diritto  di
regresso,  puo'  investire  le  giurisdizioni  dello  Stato  sul  cui
territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede
principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto
di trasporto. 
  §  5  Quando   l'azione   deve   essere   intentata   contro   piu'
trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto  di  regresso
puo' scegliere fra le giurisdizioni  competenti  ai  sensi  del  §  4
quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso. 
  § 6 Non possono essere introdotte  azioni  di  regresso  nel  corso
dell'azione  relativa   alla   domanda   di   risarcimento   proposta
dall'avente diritto al contratto di trasporto.