Art. 1083 
                  Benefici connessi alla promozione 
 
  1. I  benefici  previsti  dall'articolo  1076,  comma  2  non  sono
cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. 
  2. Gli ufficiali che hanno  chiesto  l'applicazione  del  beneficio
alternativo alla promozione di cui all'articolo  1911  hanno  diritto
alla promozione, da considerare ad anzianita',  di  cui  all'articolo
1076, comma  2,  con  decorrenza  dal  giorno  successivo  alla  loro
cessazione dal servizio. 
3. COMMA ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 07/09/2010, N. 209. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.