Art. 453. 
 
  Nelle  miniere  grisutose  e  nei   loro   scomparti   o   settori,
l'organizzazione dei lavori, la scelta dei metodi di abbattimento,  i
movimenti del tetto e  la  velocita'  di  avanzamento  devono  essere
determinati anche in funzione dello sviluppo di grisu' e dei pericoli
che ne derivano. 
  La coltivazione deve eseguirsi di norma per  livelli  o  strati  di
minerale presi in ordine discendente con spaziamento dei cantieri  di
coltivazione tale  da  rendere  minime  le  influenze  reciproche  in
conseguenza dei movimenti provocati nelle roccie incessanti e vicine,
e in relazione al prevedibile apporto di grisu' che puo' derivarne. 
  Ai fini di  cui  ai  commi  precedenti  sono  equiparati  a  quelli
orizzontali gli strati la cui inclinazione  non  superi  i  10°.  Nei
confronti  di  giacimenti  orizzontali  sovrapposti  si  applica   il
disposto di cui al secondo comma.