(CODICE CIVILE-art. 1767)
                             Art. 1767. 
 
                     (Presunzione di gratuita'). 
 
  Il  deposito  si  presume  gratuito,  salvo  che   dalla   qualita'
professionale  del  depositario  o  da  altre  circostanze  si  debba
desumere una diversa volonta' delle parti.