(CODICE CIVILE-art. 1769)
                             Art. 1769. 
 
             (Responsabilita' del depositario incapace). 
 
  Il depositario incapace e' responsabile della  conservazione  della
cosa nei limiti in cui puo' essere  tenuto  a  rispondere  per  fatti
illeciti. In ogni caso il depositante ha  diritto  di  conseguire  la
restituzione  della  cosa  finche'  questa   si   trova   presso   il
depositario; altrimenti puo' pretendere il rimborso di cio'  che  sia
stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo.