(CODICE CIVILE-art. 1770)
                             Art. 1770. 
 
                     (Modalita' della custodia). 
 
  Il depositario non puo' servirsi della cosa depositata ne' darla in
deposito ad altri, senza il consenso del depositante. 
 
  Se  circostanze  urgenti  lo  richiedono,   il   depositario   puo'
esercitare la custodia in modo diverso da quello  convenuto,  dandone
avviso al depositante appena e' possibile.