(CODICE CIVILE-art. 1772)
                             Art. 1772. 
 
            (Pluralita' di depositanti e di depositari). 
 
  Se piu' sono i depositanti di una cosa ed  essi  non  si  accordano
circa  la  restituzione,  questa  deve  farsi  secondo  le  modalita'
stabilite dall'autorita' giudiziaria. 
 
  La stessa norma si applica quando a un solo  depositante  succedono
piu' eredi, se la cosa non e' divisibile. 
 
  Se piu' sono i depositari, il depositante ha facolta'  di  chiedere
la restituzione a quello tra essi che detiene la  cosa.  Questi  deve
darne pronta notizia agli altri.