(CODICE CIVILE-art. 1774)
                             Art. 1774. 
 
              (Luogo di restituzione e spese relative). 
 
  Salvo diversa convenzione, la restituzione della  cosa  deve  farsi
nel luogo in cui doveva essere custodita. 
 
  Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.