(CODICE CIVILE-art. 1776)
                             Art. 1776. 
 
               (Obblighi dell'erede del depositario). 
 
  L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa
che ignorava essere tenuta  in  deposito,  e'  obbligato  soltanto  a
restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non e'  stato  ancora
pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante.