(CODICE CIVILE-art. 1777)
                             Art. 1777. 
 
           (Persona a cui deve essere restituita la cosa). 
 
  Il depositario deve  restituire  la  cosa  al  depositante  o  alla
persona indicata per riceverla, e non puo' esigere che il depositante
provi di esserne proprietario. 
 
  Se e' convenuto in giudizio da chi rivendica  la  proprieta'  della
cosa o pretende di avere diritti su di essa,  deve,  sotto  pena  del
risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante,  e
puo' ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la  persona
del medesimo. In questo caso egli puo' anche  liberarsi  dall'obbligo
di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice,
a spese del depositante.