(CODICE CIVILE-art. 1778)
                             Art. 1778. 
 
                    (Cosa proveniente da reato). 
 
  Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli e'
nota la persona alla quale e' stata sottratta,  deve  denunziarle  il
deposito fatto presso di se'. 
 
  Il depositario e' liberato se restituisce la  cosa  al  depositante
decorsi  dieci  giorni  dalla  denunzia  senza  che  gli  sia   stata
notificata opposizione.