(CODICE CIVILE-art. 1780)
                             Art. 1780. 
 
        (Perdita non imputabile della detenzione della cosa). 
 
  Se la detenzione della cosa e' tolta al depositario in  conseguenza
di un fatto a lui non imputabile, egli e' liberato  dall'obbligazione
di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno,
denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha  perduto
la detenzione. 
 
  Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in conseguenza  del
fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti
spettanti a quest'ultimo.