(CODICE CIVILE-art. 1781)
                             Art. 1781. 
 
                     (Diritti del depositario). 
 
  Il depositante e' obbligato a rimborsare il depositario delle spese
fatte per  conservare  la  cosa,  a  tenerlo  indenne  delle  perdite
cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.