(CODICE CIVILE-art. 1782)
                             Art. 1782. 
 
                       (Deposito irregolare). 
 
  Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro  o  di  altre
cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi
ne acquista la proprieta' ed  e'  tenuto  a  restituirne  altrettante
della stessa specie e qualita'. 
 
  In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme  relative
al mutuo.