Art. 1782.
(Deposito irregolare).
Se il deposito ha per oggetto una quantita' di danaro o di altre
cose fungibili, con facolta' per il depositario di servirsene, questi
ne acquista la proprieta' ed e' tenuto a restituirne altrettante
della stessa specie e qualita'.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative
al mutuo.