Art. 1085
Cessazione   delle   cause   impeditive  della  valutazione  o  della
                     promozione degli ufficiali

1.  L'ufficiale  non  valutato  o  non promosso a norma dell'articolo
1051, comma 2 e dell'articolo 1073, perche' sottoposto a procedimento
disciplinare  o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa
per  infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento,
cessata  la  causa impeditiva della valutazione o della promozione e,
nel caso di detrazioni di anzianita' ai sensi del presente codice, se
risulta piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento
ha  luogo  a  scelta  la valutazione e' effettuata in occasione della
formazione  della  prima graduatoria successiva alla cessazione della
causa impeditiva.
2.  All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si e'
concluso  in  senso  favorevole  o  per il quale e' stata revocata la
sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che e' stato in
aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando e'
valutato   o   nuovamente  valutato,  si  applicano  le  disposizioni
seguenti:
a)  l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
ad  anzianita',  se  giudicato  idoneo  e gia' raggiunto dal turno di
promozione,  e'  promosso  anche  se  non  esiste  vacanza  nel grado
superiore,  con  l'anzianita'  che  sarebbe spettata se la promozione
avesse avuto luogo a suo tempo;
b)  l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo
a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui
sarebbe  stato  promosso,  qualora  lo  stesso  punto gli fosse stato
attribuito  in  una  precedente graduatoria, e' promosso anche se non
esiste  vacanza  nel  grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe
spettata  se  la  promozione  avesse  avuto  luogo  a  suo  tempo. La
promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno
cui  si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale
e' stato valutato o nuovamente valutato;
c)  se  il  provvedimento  di  sospensione dall'impiego ha colpito un
ufficiale  con  responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito
lo  stesso  comando  o  un  altro  di  livello equivalente alla prima
assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
3.  Agli  ufficiali,  imputati in procedimento penale, che sono stati
assolti   con   sentenza   definitiva,  fatta  salva  la  definizione
dell'eventuale    procedimento    disciplinare,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione
o  il  rinnovo  del  giudizio  va  effettuato  entro  sei  mesi dalla
cessazione dell'impedimento.