Art. 1085 Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali 1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 1051, comma 2 e dell'articolo 1073, perche' sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianita' ai sensi del presente codice, se risulta piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva. 2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si e' concluso in senso favorevole o per il quale e' stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che e' stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, quando e' valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato; c) se il provvedimento di sospensione dall'impiego ha colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 3. Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1090, commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.