Art. 1086
 Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

1.  L'ufficiale  non  valutato in base all'articolo 1051, comma 1, e'
valutato  per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o
di  Sottosegretario  di  Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la
valutazione  e'  effettuata in occasione della formazione della prima
graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si
applicano  le  disposizioni dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e
b).