Art. 1087
 Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro

1.  L'ufficiale  per  il quale e' stata sospesa la promozione a norma
dell'articolo 1074 e' nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei
mesi  dalla  data della sospensione della promozione, se si tratta di
avanzamento  ad  anzianita',  o  in  occasione della formazione della
prima  graduatoria  successiva  alla  data  predetta, se si tratta di
avanzamento  a  scelta.  All'ufficiale  si  applicano le disposizioni
dell'articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).