Art. 455. Nelle miniere classificate per idrogeno solforato e' vietato rimuovere, attingere o comunque servirsi per qualsiasi scopo di masse di acque di drenaggio raccolte in pozzi o cavita' o comunque stagnanti in qualsiasi luogo del sotterraneo, senza apposito ordine del capo servizio preposto ai lavori. Le stesse acque di drenaggio devono essere convogliate, a mezzo di apposite tubazioni e non in cunette, lungo le vie della miniera. Opere di ritegno e cancelli, apribili solo per necessita' di servizio, devono impedire al personale non autorizzato l'accesso a pozzetti, vasche, cavita' o discenderie di preparazione quando vi si trovino o vi si possano accumulare acque di drenaggio. La direzione deve curare che le acque solfidriche di drenaggio, comunque stagnanti nelle vie di transito o carreggio o in altri luoghi della miniera accessibili agli operai, siano eliminate.