Art. 455. 
 
  Nelle  miniere  classificate  per  idrogeno  solforato  e'  vietato
rimuovere, attingere o comunque servirsi per qualsiasi scopo di masse
di acque  di  drenaggio  raccolte  in  pozzi  o  cavita'  o  comunque
stagnanti in qualsiasi luogo del sotterraneo, senza  apposito  ordine
del capo servizio preposto ai lavori. 
  Le stesse acque di drenaggio devono essere convogliate, a mezzo  di
apposite tubazioni e non in cunette, lungo le vie della miniera. 
  Opere di ritegno  e  cancelli,  apribili  solo  per  necessita'  di
servizio, devono impedire al personale non  autorizzato  l'accesso  a
pozzetti, vasche, cavita' o discenderie di preparazione quando vi  si
trovino o vi si possano accumulare acque di drenaggio. 
  La direzione deve curare che le  acque  solfidriche  di  drenaggio,
comunque stagnanti nelle vie di  transito  o  carreggio  o  in  altri
luoghi della miniera accessibili agli operai, siano eliminate.