Art. 457. 
 
  Al fondo dei pozzi o delle discenderie ove si effettua l'estrazione
ed il transito  del  personale,  e'  vietata  la  raccolta  di  acque
solfidriche di drenaggio o l'installazione di impianti di eduzione. I
luoghi destinati alla  raccolta  ed  eduzione  di  acque  solfidriche
devono essere armati in modo da evitare improvvise frane  di  materia
le nelle stesse acque. 
  Lungo le condotte di eduzione di acque solfidriche  installate  nel
sotterraneo devono essere  saltuariamente  inserite  valvole  di  non
ritorno. 
  Le norme contenute nel presente decreto e relative al drenaggio  ed
eduzione delle acque solfidriche sono riportate in ordine di servizio
del direttore, unitamente alle modalita' con le quali  sono  condotte
le singole operazioni.