(CODICE CIVILE-art. 1785)
                             Art. 1785. 
 
                  (Obbligo di denuncia del danno). 
 
  Fuori del caso indicato dal n. 1 del  secondo  comma  dell'articolo
precedente, la responsabilita' dell'albergatore  e'  esclusa,  se  il
cliente non gli denunzia il danno appena ne ha avuto conoscenza.