(CODICE CIVILE-art. 1786)
                             Art. 1786. 
 
          (Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi). 
 
  Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori  di
case di  cura,  stabilimenti  di  pubblici  spettacoli,  stabilimenti
balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.