Art. 280. Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art. 340, sono tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui agli articoli 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreche' la difesa del personale addetto contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque assicurata.