Art. 280. 
 
  Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo
art. 340, sono tenute chiuse a chiave e sono  esclusivamente  adibite
al servizio di  distribuzione  di  energia  elettrica,  ove  non  sia
possibile adottare le misure di cui  agli  articoli  276  a  279,  le
distanze e le  altezze  ivi  indicate  potranno  essere  congruamente
ridotte,  sempreche'  la  difesa  del  personale  addetto  contro  il
pericolo di contatti accidentali con gli  elementi  in  tensione  sia
comunque assicurata.