(CODICE CIVILE-art. 1787)
                             Art. 1787. 
 
              (Responsabilita' dei magazzini generali). 
 
  I magazzini generali sono responsabili  della  conservazione  delle
merci depositate, a meno che si provi  che  la  perdita,  il  calo  o
l'avaria e' derivata da  caso  fortuito,  dalla  natura  delle  merci
ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.