(CODICE CIVILE-art. 1789)
                             Art. 1789. 
 
                  (Vendita delle cose depositate). 
 
  I  magazzini  generali,  previo  avviso  al  depositante,   possono
procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto,
le merci non sono ritirate o non e' rinnovato  il  deposito,  ovvero,
trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando e'  decorso  un
anno dalla data del deposito, e in ogni caso  quando  le  merci  sono
minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano  le  modalita'
stabilite dall'art. 1515. 
 
  Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto  altro  spetta
ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi
diritto.