(CODICE CIVILE-art. 1791)
                             Art. 1791. 
 
                          (Nota di pegno). 
 
  Alla fede di deposito e' unita la nota di pegno, sulla  quale  sono
ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. 
 
  La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un
unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.