(CODICE CIVILE-art. 1792)
                             Art. 1792. 
 
              (Intestazione e circolazione dei titoli). 
 
  La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi  al  nome
del  depositante  o  di  un  terzo  da  questo  designato,   e   sono
trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.