(CODICE CIVILE-art. 1793)
                             Art. 1793. 
 
                      (Diritti del possessore). 
 
  Il possessore della fede di deposito unita alla nota  di  pegno  ha
diritto alla riconsegna  delle  cose  depositate;  egli  ha  altresi'
diritto di richiedere che, a sue  spese,  le  cose  depositate  siano
divise in piu' partite e che per ogni partita gli sia rilasciata  una
fede di deposito distinta con la nota di pegno  in  sostituzione  del
titolo complessivo. 
 
  Il possessore della sola nota di pegno ha diritto  di  pegno  sulle
cose depositate. 
 
  Il possessore della sola fede  di  deposito  non  ha  diritto  alla
riconsegna delle  cose  depositate,  se  non  osserva  le  condizioni
indicate dall'art. 1795; egli puo' valersi  della  facolta'  concessa
dall'art. 1788.