(CODICE CIVILE-art. 1794)
                             Art. 1794. 
 
                 (Prima girata della nota di pegno). 
 
  La prima girata della sola nota di pegno deve indicare  l'ammontare
del  credito  e  degli  interessi  nonche'  la  scadenza.  La  girata
corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta  sulla  fede
di deposito e controfirmata dal giratario. 
 
  La girata della nota  di  pegno  che  non  indica  l'ammontare  del
credito vincola, a favore del possessore  di  buona  fede,  tutto  il
valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o  al
terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato  una  somma
non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto  contraente
e del possessore di mala fede della nota di pegno.