(CODICE CIVILE-art. 1795)
                             Art. 1795. 
 
        (Diritti del possessore della sola fede di deposito). 
 
  Il possessore della sola fede di deposito  puo'  ritirare  le  cose
depositate anche prima della  scadenza  del  debito  per  cui  furono
costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma
dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. 
 
  Sotto la responsabilita' dei magazzini generali, quando  si  tratta
di merci fungibili, il possessore della sola fede  di  deposito  puo'
ritirare anche parte delle  merci,  depositando  presso  i  magazzini
generali una somma proporzionale all'ammontare del  debito  garantito
dalla nota di pegno e alla quantita' delle merci ritirate.