Art. 1100 
             Mancato conseguimento del diploma di laurea 
 
1.  Gli  ufficiali  dei  ruoli  normali  delle  Armi   di   fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Arma  trasporti  e
materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il  diploma
di laurea entro l'anno di inserimento  nell'aliquota  di  valutazione
per l'avanzamento al grado di maggiore transitano  d'autorita'  anche
in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale,  con  l'anzianita'
di grado posseduta, dal 1°  gennaio  dell'anno  di  formazione  della
predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono  iscritti
nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la  stessa  anzianita'
di grado.