Art. 1100 Mancato conseguimento del diploma di laurea 1. Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Arma trasporti e materiali e del Corpo di commissariato che non conseguano il diploma di laurea entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore transitano d'autorita' anche in soprannumero nel corrispondente ruolo speciale, con l'anzianita' di grado posseduta, dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione. I predetti ufficiali sono iscritti nel ruolo speciale prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.