Art. 459. 
 
  Nei sotterranei delle miniere  classificate  grisutose  o  per  gas
tossici o altrimenti nocivi, le vie ed i cantieri, in  corrispondenza
dei quali ogni attivita' o la  coltivazione  siano  gia'  ultimate  o
temporaneamente sospese, devono essere  isolati  dagli  altri  lavori
mediante appositi sbarramenti, oppure  devono  continuare  ad  essere
ventilati. In questo caso il circuito d'aria destinato ad alimentarli
non deve rivelare immediatamente a monte della sua  immissione  nella
via principale o generale di riflusso, percentuali  di  grisu'  o  di
altri gas tossici o altrimenti nocivi presenti in misura superiore  a
quelle previste dagli articoli 412 e 413.