Art. 460. 
 
  Gli sbarramenti sono costruiti in  modo  da  risultare  per  quanto
possibile stagni  e  sono  corredati  da  tubi  di  prelevamento  dei
campioni dell'atmosfera della zona segregata. 
  Eventuali operazioni  di  disarmo  delle  vie  e  dei  cantieri  da
segregare  devono  essere  condotti  con  mezzi  adeguati   e   senza
interruzione,  in  modo  da  ridurre  al  minimo  il  ritardo   nella
costruzione degli sbarramenti. 
  La impermeabilita' degli  sbarramenti  deve  essere  frequentemente
controllata, e lo spazio ad essi  antistante  deve  essere  mantenuto
sgombero. 
  La posizione di ogni  sbarramento  deve  essere  portata  subito  a
conoscenza del Distretto minerario. 
  Almeno dieci giorni  prima  della  rimozione  di  uno  sbarramento,
analoga  comunicazione  scritta  deve  essere  fatta  pervenire   dal
direttore al Distretto minerario, precisando,  oltre  ai  motivi,  le
cautele  e  le  modalita'  con  le  quali  si  prevede  di   condurre
l'operazione. 
  Quando l'ingegnere capo  lo  riconosca  necessario  ai  fini  della
sicurezza, puo' vietare la progettata operazione o chiedere opportune
varianti alle modalita' di esecuzione.