(CODICE CIVILE-art. 1802)
                             Art. 1802. 
 
        (Compenso e rimborso delle spese al sequestratario). 
 
  Il sequestratario ha diritto a compenso,  se  non  si  e'  pattuito
diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di  ogni
altra erogazione fatta per la conservazione e  per  l'amministrazione
della cosa.