Art. 462. 
 
  Nelle miniere, o parti di esse, classificate o sospette per  venute
istantanee di grisu' o gas tossici o altrimenti nocivi, le cautele di
cui all'articolo precedente devono  essere  adottate  nei  lavori  di
preparazione e di tracciamento  in  strato  di  minerale,  specie  se
questo manifesta dislocazioni. 
  Quando sia stata riconosciuta la presenza di adunamenti di grisu' o
gas tossici o altrimenti nocivi sotto pressione, capaci di  provocare
venute istantanee di gas, e spaziati in modo irregolare nello  stesso
strato di minerale o nelle roccie incassanti o vicine, i fori di spia
intesi ad individuarli devono essere orientati in piu' direzioni. 
  La lunghezza dei fori esplorativi deve essere tale che  anche  dopo
il brillamento dell'ultima volata precedano la fronte di  almeno  tre
metri.