(CODICE CIVILE-art. 1805)
                             Art. 1805. 
 
                       (Perimento della cosa). 
 
  Il comodatario e' responsabile se  la  cosa  perisce  per  un  caso
fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria,  o
se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. 
 
  Il comodatario che impiega la cosa per un  uso  diverso  o  per  un
tempo piu' lungo di quello a lui consentito,  e'  responsabile  della
perdita avvenuta per causa a lui non imputabile,  qualora  non  provi
che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per  l'uso
diverso o l'avesse restituita a tempo debito.