(CODICE CIVILE-art. 1808)
                             Art. 1808. 
 
         (Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie). 
 
  Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa. 
 
  Egli  pero'  ha  diritto   di   essere   rimborsato   delle   spese
straordinarie sostenute per la conservazione della  cosa,  se  queste
erano necessarie e urgenti.