(CODICE CIVILE-art. 1809)
                             Art. 1809. 
 
                           (Restituzione). 
 
  Il comodatario e' obbligato a restituire la cosa alla scadenza  del
termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne e'  servito
in conformita' del contratto. 
 
  Se pero', durante il termine convenuto o prima che  il  comodatario
abbia cessato di  servirsi  della  cosa,  sopravviene  un  urgente  e
impreveduto  bisogno  al   comodante,   questi   puo'   esigerne   la
restituzione immediata.