(CODICE CIVILE-art. 1810)
                             Art. 1810. 
 
             (Comodato senza determinazione di durata). 
 
  Se non e' stato convenuto un termine ne' questo risulta dall'uso  a
cui la cosa doveva essere  destinata,  il  comodatario  e'  tenuto  a
restituirla non appena il comodante la richiede.