(CODICE CIVILE-art. 1811)
                             Art. 1811. 
 
                      (Morte del comodatario). 
 
  In caso di morte del comodatario, il comodante, benche'  sia  stato
convenuto  un  termine,  puo'   esigere   dagli   eredi   l'immediata
restituzione della cosa.