(CODICE CIVILE-art. 1812)
                             Art. 1812. 
 
             (Danni al comodatario per vizi della cosa). 
 
  Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino  danno  a  chi  se  ne
serve, il comodante e' tenuto al risarcimento qualora,  conoscendo  i
vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.