(CODICE CIVILE-art. 1813)
                             Art. 1813. 
 
                             (Nozione). 
 
  Il mutuo e' il contratto col quale una parte consegna all'altra una
determinata quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e  l'altra
si obbliga a  restituire  altrettante  cose  della  stessa  specie  e
qualita'.